Perito grafologo, Consulente grafologo, Grafologo peritale, Perito calligrafo
La Grafologia Peritale o Grafologia Giudiziaria
Rappresenta uno dei settori della scienza grafologica ed è quello in cui io ho conseguito la specializzazione, diplomandomi presso l’A.S.eR.Graf. di Padova.
E’ bene precisare che, mentre gli altri ambiti specialistici (grafologia professionale, di coppia, famigliare, clinica ed evolutiva), seppur in modo diverso, hanno come fine quello di svolgere un’analisi di personalità (completa o mirata), la grafologia peritale si prefigge obiettivi diversi. L’indagine oggetto delle perizie grafologiche è infatti, a seconda dei casi:
- un’analisi di compatibilità/incompatibilità fra grafismi (casi di sospetta imitazione e dissimulazione)
- un accertamento di natura tecnica (casi di sospetta manomissione, datazione di documenti, cronologia appositiva dei tratti ecc.)
- uno studio volto a indagare problemi particolari, spesso molto delicati: mano inerte, mano coatta e mano guidata, capacità d’intendere e di volere e… chi più ne ha più ne metta.
L’ambito di indagine della grafologia peritale comprende principalmente testamenti, firme, sigle e lettere anonime.
L’art. 220 C.P.P. definisce l’oggetto della perizia in ambito penale, stabilendo che essa “è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati e valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”. Va precisato che il divieto di perizia psicologica decade nei processi penali a carico di minori poichè, ai sensi del DPR n. 448 del 22/09/1988, p.m. e giudici sono autorizzati ad avvalersi di esperti per compiere accertamenti sulla personalità del minore. In passato, l’indagine veniva condotta principalmente su manoscritture e, in taluni casi, su dattiloscritti; di recente essa ha guadagnato nuove, importanti, “fette di mercato”, gli scritti generati da stampanti, fax, e fotocopiatrici.
L’analisi di un documento manoscritto richiede innanzitutto nozioni di ordine grafologico: fondamentali sono infatti le conoscenze relative a semiologia grafica, movimento, ritmo e velocità del grafismo. Altrettanto importante risulta la conoscenza e la corretta valutazione dei cosiddetti “segni fuggitivi”, elementi istintivi e ineludibili del grafismo, altamente idiografici. Ancora, il grafologo peritale deve tenere nel debito conto le leggi che regolano l’estrinsecarsi del tracciato grafico. Una per tutte, quella che stabilisce che all’aumento della velocità corrisponde sempre un aumento del grado di inclinazione. Infine, non vanno dimenticate le nozioni relative alla neurofisiologia del gesto grafico e alle ripercussioni sul gesto di alcune sostanze d’abuso (sostanze alcoliche o psicoattive), patologie (Parkinson, Alzheimer, ma anche artrite, ictus ecc.) e fenomenologie legate all’invecchiamento.
L’analisi di un documento elettronico presuppone conoscenze relative al funzionamento delle macchine e ai loro difetti (ciò ai fini di stabilire l’attribuibilità di uno scritto ad una macchina piuttosto che ad un’altra), in particolare alle possibilità e modalità di operare delle interpolazioni (fra le più comuni, l’aggiunta o rimozione di testo).
L’analisi di un documento cartaceo, sia esso manoscritto o riprodotto mediante stampante, fax o altro dispositivo, è in ogni caso un’indagine documentale a 360° che presuppone, oltre alle conoscenze già illustrate, anche nozioni relative a materiali cartacei, strumenti scrittori e inchiostri.
Analisi grafologico-peritali possono essere condotte anche su scritti realizzati con materiali insoliti (bombolette spray, sangue, rossetto ecc.): piuttosto rari, questi casi rappresentano per il perito un’autentica sfida per la deperibilità del grafismo e l’atipicità dello strumento scrittorio impiegato. L’ausilio di un’adeguata strumentazione è in ogni caso imprescindibile nella fase di indagine, fase in cui la corretta acquisizione del reperto assume un’importanza fondamentale in vista delle future conclusioni.
Ambiti di applicazione della grafologia peritale
La professione del grafologo peritale trova la sua naturale collocazione in ambiti diversi.
ALL’INTERNO DEI TRIBUNALI:
Il grafologo peritale può essere nominato sia nelle cause civili che nei procedimenti penali: nelle prime viene detto “consulente” (la sua opera “Consulenza Grafologica”), nelle seconde “consulente” oppure “perito” (dunque autore di una “Perizia Grafologica”), a seconda del soggetto da cui dipende la nomina (è consulente se la nomina proviene da un PM, perito se essa proviene da un giudice).
La duplice denominazione non determina alcuna distinzione, visto che l’attività del consulente grafologo e quella del perito grafologo si equivalgono.
… E FUORI:
Il grafologo può essere inoltre nominato come esperto di parte da un avvocato o da un privato cittadino.
Viene allora detto con un acronimo CTP, ovvero Consulente Tecnico di Parte.
Il tipo di prestazione che si richiede ad un CTP comprende: parere peritale verbale, parere peritale scritto (anche nella versione pro-veritate), consulenza tecnica di parte completa, osservazioni alla CTU.
ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice di Procedura Civile
Art. 194 – Attività del consulente
Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’art. 62, da sè solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.
Art. 201 – Consulente tecnico di parte
Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
Codice di Procedura Penale
Art. 220 – Oggetto della perizia
1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
Art. 228 – Attività del perito
1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento.
2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione di prove nonchè a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell’incarico, il perito richieda notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell’accertamento peritale.
4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell’incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.
Art. 230 – Attività dei consulenti tecnici
1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell’incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.
2. Essi possono patecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.
3. Se sono nominti dopo l’esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tenici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l’esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.
Art. 233 – Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia
1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’articolo 121.
1bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all’articolo 127.
1ter. L’autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone.
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall’articolo 230, salvo il limite previsto dall’articolo 225 comma 1.
3. Si applica la disposizione dell’articolo 225 comma 3.
Art. 359 – Consulenti tecnici del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti (233; 73 att.), che non possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.
Art. 360 – Accertamenti tecnici non ripetibili
1. Quando gli accertamenti previsti dall’art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (116, 117 att.), il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici (233).
2. Si applicano le disposizioni dell’art. 364 comma 2.
3. I difensori nonchè i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio (392 s.), il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.
LEGGE 7 DICEMBRE 2000, N. 397 – Disposizioni in materia di indagini difensive
Art. 7
1. Dopo l’articolo 327 del codice di procedura penale è inserito il seguente: “Art. 327-bis. – (Attività investigativa del difensore). – 1. Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro. 2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione. 3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici”.
LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69 – Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
Art. 46
Per informazioni, v. peritare.blogspot.com
Ed infine…
CODICE EUROPEO DI DEONTOLOGIA
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